Condizioni generali di acquisto ("CGA") di BVS Industrie-Elektronik GmbH
Versione: marzo 2020
1. Ambito di validità
Le seguenti condizioni di acquisto si applicano all'acquisto di beni e materiali, compresi componenti, prodotti o parti appositamente sviluppati o adattati alle esigenze di BVS e agli articoli di fornitura derivanti da servizi (di seguito denominati collettivamente "articoli"), nonché all'acquisto di servizi (di seguito denominati collettivamente "servizi"). Esse costituiscono la base del contratto stipulato tra BVS Industrie - Elektronik GmbH (di seguito denominata "acquirente") e la rispettiva parte contraente (di seguito denominata "fornitore"), a meno che singole disposizioni contrattuali non si discostino da esse. Le condizioni di vendita, le condizioni generali di contratto, le condizioni di acquisto e/o le condizioni di servizio del fornitore sono espressamente contraddette. Queste sono applicabili solo se l'acquirente ha espressamente acconsentito per iscritto alla loro applicazione. L'accettazione incondizionata delle forniture e dei servizi o il loro pagamento incondizionato non costituisce approvazione delle condizioni di vendita del fornitore. In caso di contraddizioni tra il testo dell'ordine o il testo dei documenti elencati nell'ordine e le seguenti condizioni di acquisto, si prenderà come base il testo dell'ordine o il testo dei documenti elencati nell'ordine.
2. Ordini
2.1 Gli ordini dell'acquirente vengono effettuati per iscritto, in forma di testo o tramite scambio elettronico di dati. Se gli ordini vengono effettuati in forma di testo - via fax o e-mail - l'azienda emettitrice e la persona che emette devono essere chiaramente identificabili. Gli ordini sono efficaci senza firma personale se opportunamente annotato sul modulo d'ordine.
2.2 Tutti i documenti del fornitore devono riportare il numero di transazione, la data dell'ordine/contratto di appalto e la designazione dell'articolo, il numero dell'articolo e/o la designazione del servizio assegnato o comunicato dall'acquirente.
2.3 Gli ordini effettuati dall'acquirente possono essere revocati entro due settimane se il fornitore non ha accettato l'ordine almeno nella stessa forma entro due giorni dal ricevimento dell'ordine. Lo stesso vale per i piani di consegna.
2.4 Le modifiche e le aggiunte ai rispettivi ordini e/o piani di consegna devono essere effettuate in forma di testo. Tutte le condizioni, le specifiche, le norme e gli altri documenti elencati nell'ordine di acquisto fanno parte dell'ordine di acquisto.
2.5 Se l'acquirente richiede una modifica dell'oggetto della fornitura, il fornitore è tenuto ad informarlo immediatamente per iscritto o sotto forma di testo di eventuali aumenti o diminuzioni dei prezzi e delle conseguenze sui termini.
2.6 Il fornitore deve garantire la consegna nella data specificata nell'ordine. Per questo deve prendere tutte le misure necessarie.
3. Obbligo di fornitura di pezzi di ricambio
Il fornitore è obbligato a fornire gli oggetti di fornitura che diventano parte degli oggetti offerti dall'acquirente al cliente finale come pezzi di ricambio a prezzi di mercato ragionevoli per almeno 2 anni dal ricevimento del primo ordine, salvo accordi diversi nei singoli casi.
4. Prezzi; pagamento; trasferimento di proprietà
4.1 Tutti i prezzi di articoli e/o servizi devono essere specificati nel contratto e sono prezzi fissi, se non diversamente concordato.
4.2. Se non diversamente concordato, i prezzi da pagare sono (i) al netto dell'IVA e (ii) comprensivi di tutti i costi di imballaggio, servizi di imballaggio, spedizione, nolo, assicurazione e consegna della merce e di tutti gli altri costi ed eventuali spese sostenute in relazione all'acquisto degli articoli e/o servizi. I prezzi concordati comprendono tutte le misure necessarie contro le intemperie ambientali e i danni causati dal gelo, dalla neve, dal calore e dall'acqua che ne derivano, nonché la riparazione di tali danni.
4.3 Il pagamento del servizio ordinato viene generalmente effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. Ciò non si applica in caso di accordi di pagamento individuali divergenti.
4.4 In caso di servizio difettoso, l'acquirente ha il diritto di trattenere il pagamento in proporzione al valore della merce fino all'adempimento corretto.
4.5 Il fornitore non è autorizzato a cedere i propri crediti nei confronti dell'acquirente o a farli riscuotere da terzi senza il preventivo consenso scritto dell'acquirente, che l'acquirente non può irragionevolmente negare. In caso di riserva di proprietà estesa, il consenso si considera concesso.
4.6 Salvo diverso accordo contrattuale, la proprietà degli articoli o, in caso di consegna parziale, degli articoli parziali (i) passa a BVS al momento del pagamento degli stessi o (ii) alla consegna degli stessi al punto di ricevimento dell'articolo concordato, essendo determinante la data precedente (trasferimento della proprietà). Nella misura in cui la proprietà degli articoli o di parte di essi sia passata a BVS, ma gli articoli siano ancora in possesso del fornitore, quest'ultimo è tenuto a contrassegnare chiaramente gli articoli come proprietà di BVS e a conservarli separatamente dagli altri oggetti materiali.
5. Diritti di proprietà industriale
5.1 Il fornitore è responsabile per le rivendicazioni di terzi che derivano dalla violazione dei diritti di proprietà industriale e dalle richieste di diritti di proprietà industriale (diritti di proprietà industriale) quando gli articoli sono utilizzati in conformità al contratto. Il fornitore terrà indenne l'acquirente da tutte le richieste derivanti dall'utilizzo di tali diritti di proprietà industriale. L'esonero da responsabilità non si applica nel caso in cui il fornitore abbia realizzato per l'acquirente disegni, modelli o altre descrizioni o informazioni equivalenti fornite dall'acquirente e non ne sia a conoscenza o, in relazione ai prodotti sviluppati dal fornitore, non debba essere a conoscenza della violazione dei diritti di proprietà industriale.
5.2 Il fornitore e l'acquirente si impegnano ad informarsi reciprocamente e senza indugio di eventuali rischi di violazione e di presunti casi di violazione che vengano a conoscenza e a darsi reciprocamente la possibilità di contrastare tali richieste in via amichevole.
6. Riservatezza
6.1 Il fornitore si impegna a trattare con la massima riservatezza tutte le informazioni commerciali, tecniche e di altro tipo non pubbliche ricevute o divulgate nel corso del rapporto commerciale e a trasmetterle ai propri dipendenti solo a condizione che la conoscenza delle relative informazioni sia necessaria per l'esecuzione del rispettivo ordine dell'acquirente. Le informazioni saranno trasmesse a terzi solo con l'espresso consenso dell'acquirente.
6.2 Se l'acquirente mette a disposizione del fornitore documenti, dati, informazioni per il trattamento dei dati, software, materiali, strumenti o apparecchi e oggetti specifici del tipo (ad es. campioni, modelli) per l'adempimento degli obblighi contrattuali, tutti i diritti esistenti e/o futuri rimangono di proprietà dell'acquirente. Non ha luogo un trasferimento di proprietà. Senza il previo consenso scritto dell'acquirente, al fornitore è vietato utilizzare, duplicare e/o mettere a disposizione di terzi in qualsiasi modo l'oggetto messo a sua disposizione, in particolare disegni, modelli, schemi, campioni e simili, per scopi diversi da quelli contrattuali concordati tra l'acquirente e il fornitore. Al termine dello sviluppo, il fornitore si impegna a restituire i suddetti oggetti all'acquirente.
6.3 Le disposizioni di cui sopra si applicano in particolare anche nel caso in cui il fornitore acquisisca tale materiale da terzi esclusivamente per l'esecuzione dell'ordine da parte dell'acquirente, oppure il materiale sia di proprietà del fornitore, ma il materiale o i prodotti da realizzare con l'ausilio del materiale contengano o incarnino il know-how di dell'acquirente.
6.4 Il fornitore si impegna ad obbligare eventuali subappaltatori in conformità alle disposizioni precedenti.
6.5 Il fornitore può pubblicizzare il rapporto commerciale solo con il previo consenso scritto dell'acquirente.
6.6 Se necessario, ulteriori accordi sulla riservatezza sono regolati in accordi separati.
7. Obblighi di ispezione e notifica dei difetti
L'acquirente ha il diritto di ispezionare gli oggetti di consegna nel corso della normale attività commerciale secondo le procedure di campionatura riconosciute. Non appena vengono rilevati difetti, il fornitore ne viene immediatamente informato per iscritto. A questo proposito, il fornitore rinuncia alla contestazione della ritardata notifica dei difetti se gli vengono comunicati senza indugio i difetti scoperti nella suddetta procedura o i difetti non scoperti senza indugio dopo la loro scoperta.
8. Responsabilità per difetti; responsabilità di base
8.1 L'oggetto dell'acquisto e/o del servizio deve avere la qualità, la funzione e le prestazioni concordate. Inoltre, in questo contesto devono essere rispettate le norme vincolanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, protezione dell'ambiente e protezione antincendio. Le regole della tecnica generalmente accettate devono essere rispettate, a meno che l'ordine non specifichi altrimenti.
8.2 Salvo diverso accordo contrattuale, il rischio di perdita e di deterioramento passa a BVS al momento dell'accettazione degli articoli al punto di accettazione dell'articolo (trasferimento del rischio). Il termine di prescrizione per i difetti è di 24 mesi e decorre dal momento dell'accettazione. Se l'accettazione viene ritardata senza colpa del fornitore, le parti si accordano su un periodo di tempo ragionevole.
8.3 I difetti devono essere eliminati gratuitamente dal fornitore nell'ambito del miglioramento successivo. L'esenzione dai costi si estende a tutte le prestazioni necessarie in singoli casi per eliminare il rispettivo difetto. Se non è possibile eliminare il difetto nell'ambito del miglioramento successivo e/o se non è ragionevole aspettarsi che il fornitore lo faccia, il fornitore è obbligato a sostituire gratuitamente al cliente la prestazione difettosa. Se il fornitore è in mora con l'eliminazione del vizio e/o non può effettuare egli stesso l'eliminazione a causa dell'urgenza del vizio, il cliente ha il diritto di eseguire egli stesso le misure necessarie o di farle eseguire da terzi a spese del fornitore. In questo caso, prima di procedere all'eliminazione dei difetti, egli ne informa il fornitore. Nel caso in cui la notifica preventiva al fornitore non sia possibile a causa dell'urgenza di eliminare il difetto, l'acquirente dovrà eliminare il difetto senza indugio. Gli obblighi del fornitore derivanti dai principi di responsabilità per i vizi rimangono inalterati. Ciò non si applica ad eventuali obblighi derivanti da difetti imputabili a misure eseguite dal cliente stesso o da terzi.
8.4 Dopo l'eliminazione del difetto, il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento dell'accettazione scritta delle prestazioni ai sensi del punto 8.2. Se l'accettazione scritta della prestazione da parte del cliente non avviene entro otto giorni lavorativi dall'adempimento, il nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di otto giorni.
8.5 Per quanto riguarda gli ulteriori diritti e la responsabilità del fornitore, si applicano le disposizioni di legge.
8.6 Il fornitore non è esonerato dalle sue obbligazioni a causa di eventi imprevedibili ("forza maggiore"), indipendentemente dal fatto che siano temporaneamente o permanentemente, e non può liberarsene (ad esempio recedendo). BVS deve essere completamente rimborsata per eventuali danni che si verificano.
9. Informazioni sul prodotto; materiali pericolosi
9.1 Il fornitore è tenuto a fornire all'acquirente tutte le informazioni necessarie sul prodotto, in particolare le schede di sicurezza, le istruzioni di lavorazione, le norme di etichettatura, le istruzioni di montaggio, le misure di sicurezza sul lavoro, comprese eventuali modifiche con la consegna della merce, e ad etichettarle in conformità alle norme di legge vigenti.
9.2 Il fornitore si assume la responsabilità della conformità alle disposizioni pertinenti del regolamento REACH (CE n. 1907/2006) per quanto riguarda la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. Il fornitore fornirà al cliente le schede di sicurezza richieste in conformità con il regolamento REACH e ulteriori informazioni sotto la propria responsabilità e senza che gli venga richiesto di farlo. Il fornitore è tenuto a rispettare le eventuali restrizioni e/o divieti di sostanze presenti nella lista delle sostanze candidate delle SVHC. In caso di dubbio, egli effettua le analisi chimiche necessarie per garantire che la merce sia priva di sostanze inquinanti.
9.3 Il fornitore deve trattare, identificare ed etichettare le materie prime chimiche in conformità al regolamento CLP (CE n. 1272/2008).
9.4 Il fornitore deve garantire che la merce o le parti di merce consegnata siano conformi ai requisiti della RoHS (Direttiva 2011/65/UE) e del RAEE (Direttiva 2012/19/UE) nonché alle rispettive normative nazionali di attuazione (ElektroStoffV e ElektroG). I processi di produzione devono essere conformi alla direttiva RoHS, lo smaltimento deve essere conforme ai RAEE.
10. Subappaltatori; salario minimo
10.1 Il fornitore non è autorizzato ad assumere subappaltatori senza il preventivo consenso scritto dell'acquirente. In caso di consenso, il fornitore è tenuto a indicare il nome del subappaltatore e a motivare il reclamo. Inoltre, il fornitore è tenuto a controllare il subappaltatore con attenzione e coscienza e a garantire che il subappaltatore svolga i compiti che ha assunto in conformità alle disposizioni di legge. In particolare, egli deve adempiere ai suoi obblighi di pagamento in tempo utile ed esonerare l'acquirente da qualsiasi obbligo. Il fornitore si impegna a fornire all'acquirente informazioni sui subappaltatori e/o finanziatori da lui incaricati dell'esecuzione degli ordini. Il fornitore non commissionerà a subappaltatori e/o finanziatori senza un attento esame preliminare per garantire il rispetto della legge sui salari minimi. Lo stesso vale per una catena di subappaltatori. Nell'ambito di un'ispezione ufficiale, il fornitore è tenuto a fornire immediatamente all'acquirente tutte le prove necessarie per il rispetto del salario minimo.
10.2 Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni della legge sui salari minimi ("Legge sulla regolamentazione del salario minimo generale" dell'11 agosto 2014 e successive modifiche) nell'ambito degli ordini di servizi o lavori.
10.3 Il fornitore si impegna a risarcire l'acquirente per le richieste di pagamento ai sensi del § 13 MiLoG in combinazione con § 14 AentG dei suoi dipendenti o dei dipendenti di subappaltatori e/o finanziatori incaricati di eseguire gli ordini dell'acquirente. L'esonero dalla responsabilità vale anche nel caso in cui l'acquirente subisca altri danni a causa di una violazione della legge sul salario minimo da parte del fornitore.
10.4 In caso di violazione dei suddetti obblighi, l'acquirente ha un diritto straordinario di recesso.
11. Codice di condotta
Il fornitore rispetta tutti i diritti dei dipendenti e garantisce il rispetto delle norme di legge dei rispettivi ordinamenti giuridici. Garantisce pari opportunità e parità di trattamento, vieta ogni forma di discriminazione e non fa ricorso al lavoro minorile. Il fornitore è responsabile della tutela della salute dei suoi dipendenti e rispetta la protezione dell'ambiente in conformità con le leggi vigenti in materia di tutela ambientale. Egli deve proteggere le sue consegne da accessi non autorizzati o manipolazioni e deve utilizzare solo dipendenti o ausiliari affidabili e coscienziosi per adempiere alle sue prestazioni. Il fornitore si impegna a utilizzare un sistema di gestione della qualità affidabile. Inoltre, il fornitore deve garantire la prevenzione della corruzione o della concussione.
In caso di violazione delle suddette regole di comportamento, l'acquirente ha il diritto di rescindere il contratto.
12. Termini commerciali
Se i termini commerciali sono concordati in conformità con gli International Commercial Terms (INCOTERMS), verrà applicata la versione attualmente valida degli INCOTERMS 2010.
13. Forocompetente; diritto applicabile
13.1 Il foro competente è esclusivamente Hanau / Repubblica Federale di Germania. L'acquirente ha tuttavia il diritto di adire il tribunale competente presso la sede del fornitore.
13.2 Si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG).
14. Clausola di separabilità
L'invalidità di una disposizione delle presenti Condizioni generali di acquisto non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Qualora una disposizione si riveli non valida o inapplicabile, essa sarà sostituita da una nuova disposizione valida che si avvicini il più possibile all'efficacia legale ed economica della disposizione non valida o inapplicabile.
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